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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.011. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
21.011.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) i mozziconi dei prodotti da fumo.

Art. 21-ter.
(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi).

  1. In ogni ambito territoriale è assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
  2. I raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1 sono realizzati con caratteristiche fisiche e merceologiche che garantiscono un conferimento dei mozziconi al loro interno in condizioni di sicurezza e sono resi riconoscibili attraverso un'apposita colorazione bianca e arancione. La posizione dei punti di raccolta, dovrà essere pubblicizzata sul sito internet del Ministero dell'Ambiente. La gestione dei dati dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I prodotti ricavati dal recupero della materia prima dei mozziconi dei prodotti da fumo, di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da considerarsi prodotti derivanti da materiali post consumo e possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 206-ter, articolo 206-quater e articolo 206-quinquies. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre, è istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1.
  5. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
  6. Concorrono altresì alla dotazione del Fondo di cui al comma 5, in misura ulteriore al previsto, gli introiti derivanti dalla sanzioni di cui all'articolo 21-sexies.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21-quater.
(Obiettivi della raccolta differenziata dei mozziconi).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a tali verifiche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

Art. 21-quinquies.
(Informazioni agli utilizzatori finali e obblighi per i produttori di prodotti da fumo).

  1. Entro il primo aprile 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse nel mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
  2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:
   a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salate umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;
   b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;
   c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;
   d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

  3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

Art. 21-sexies.
(Sanzioni per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare).

  1. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  1-bis. Chiunque abbandona nel suolo, nelle acque, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico e su veicoli di trasporto pubblico mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 400 euro.