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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente:
  1. Articolo 256-ter. – (Disastro ambientale). – Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.
  2. All'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Inquinamento. Bonifica ambientale;
   b) al comma 1, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   c) al comma 2, le parole da «l'arresto da» sino a «euro» sono sostituite da «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

  3. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da «dell'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti «la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro».
  4. All'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
   c) al comma 2, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
   d) al comma 3, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 euro»;
   e) al comma 3, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 euro»;
   f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 500 a 2 mila euro»;
   g) al comma 4, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore»;
   h) al comma 4, quarto periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «l'ammenda da mille a 5 mila euro»;
   i) al comma 7, primo periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 10 mila euro»;
   j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da «alla sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla multa»;
   k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
   l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole «delle violazioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti «dei reati»; conseguentemente, al secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena».

  5. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «i proventi» sono aggiunte le seguenti: «delle pene e».
  6. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:
   a) 263-bis. – (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). – Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;
   b) 263-ter. – (Confisca per equivalente). – Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;
   c) 263-quater. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi.

  7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: b) per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter.