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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.14. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
19.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento, coincenerimento e di rifiuti).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, degli ultimi dati disponibili sulla produzione e gestione dei rifiuti, dei criteri di conteggio dei rifiuti fissati con decreto di cui all'articolo 179-bis, comma 1, dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani e speciali non diversamente recuperabili, e l'eventuale fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, anche se con recupero energetico, né di ampliamento di impianti esistenti, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.
  3. Dal 1o gennaio 2015 è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.