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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.13. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
19.13.

  Sostituirlo con il seguente:

  Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono inseriti i seguenti:

«Art. 199-bis.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento e di coincenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
  2. Fino al 2020 non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di questo articolo sono nulli. Tale divieto vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

«Art. 199-ter.
(Tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali).

  1. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti.
  2. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione.
  3. È stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalia data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento.
  4. L'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento.
  5. Il tributo speciale per rincenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli Incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.
  6. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e’ ubicato rimpianto dove vengono Inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione.
  7. L'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.