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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.12. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
19.12.

  Sostituirlo con il seguente;

  1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

  «Art. 199-bis. – (Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti). – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti nel territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 19 novembre 2008.
  2. Fino al 2020 non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di questo articolo sono nulli. Tale divieto vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 199-ter. – (Tributo speciale per l'incenerimento di rifiuti extraregionali). – 1. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione dell'impianto.
  2. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa di incenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione.
  3. È stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento.
  4. L'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti. In caso di mancata determinarne dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed inceneriti.
  5. Il tributo speciale per l'incenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.
  6. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'inceneritore entro il mese successivo alla sentenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di incenerimento. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'inceneritore una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'inceneritore. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento dei tributo e di presentazione della dichiarazione.
  7. L'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione».