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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
18.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:
  «10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0.0058/Kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;
   c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

  10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura “contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».