15.03.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.
Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 è sostituito dal seguente:
1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
Fiorio Massimo,
Oliverio Nicodemo Nazzareno,
Agostini Luciano,
Antezza Maria,
Anzaldi Michele,
Carra Marco,
Cenni Susanna,
Cova Paolo,
Covello Stefania,
Dal Moro Gian Pietro,
Marrocu Siro,
Mongiello Colomba,
Palma Giovanna,
Prina Francesco,
Sani Luca,
Taricco Mino,
Tentori Veronica,
Terrosi Alessandra,
Valiante Simone,
Venittelli Laura,
Zanin Giorgio