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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.23. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.23.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni. Tale determinazione, secondo un criterio di premialità che avvantaggi i comportamenti virtuosi, è attribuita alle Regioni, sia in ordine ai traguardi temporali, fissati comunque nel rispetto di quelli nazionali, sia in ordine ai criteri oggettivi di imputazione dell'ecotassa ai fini delle penalità e dei premi, secondo un rapporto di produzione pro-capite del comune rispetto alla massa complessiva dei rifiuti conferiti in discarica».