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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.10. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.10.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;
   b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «Il tributo è dovuto alle regioni che affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;
   c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

  2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis » sono soppresse e le parole: «ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «comune ancorché organizzato in ambito territoriale ottimale»;
    2) le lettere a), b), c) sono sostituite con:
   a) almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2015;
   b) almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2016.

   b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Nei comuni che, entro l'entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 10 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
   d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Nei comuni che prima del 31 dicembre del 2016, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, conseguono almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 50 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
  3-ter. Nei comuni che dopo il 31 dicembre del 2016, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, conseguono almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 70 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
  3-quater. Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata, in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni.
   a) nella misura del 30 per cento per chi non raggiunge l'obiettivo del 45 per cento;
   b) nella misura del 15 per cento per chi raggiunge una raccolta differenziata compresa tra il 45 per cento ed il 65 per cento alla scadenza del secondo termine annuale di adempimento.

  3-quinquies. L'addizionale di cui al comma 3-quater è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.