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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.08. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
14.08.(nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

  Art. 14-bis.
(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

  «Art. 232-bis. (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare). – 1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare.
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
  3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo alimentato dalle somme di cui al comma 4.
  4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
  5. A decorrere dal 1o luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi».
   b) All'articolo 255, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro».
   c) All'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, sono versate all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sono destinate alle attività di cui al comma 1 e, per apposite campagne di sensibilizzazione da parte dei Comuni, al comma 2 dell'articolo 232-bis, nonché per la pulizia del sistema fognario urbano».

14.08.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   i) i mozziconi dei prodotti da fumo.

  2. E obbligatoria la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.
  3. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo sono responsabili del corretto smaltimento dei mozziconi di cui al presente articolo.
  4. Gli utilizzatori di prodotti da fumo sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 12. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
  5. È istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
   a) assicurare la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e organizzare lo stoccaggio;
   b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento;
   c) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;
   d) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione dei mozziconi dei prodotti da fumo in particolare per quanto concerne; gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo; l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata; sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

  6. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, partecipano:
   a) le imprese che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo;
   b) le associazioni dei consumatori e le associazioni di tutela ambientale più rappresentative sul territorio nazionale;
   c) i fabbricanti e commercializzatori di prodotti da fumo.

  7. Il consorzio è retto da uno statuto adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico adottato conformemente ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e libera concorrenza nelle attività di settore da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2014.
  8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere maggioritario rispetto a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori e delle associazioni di tutela. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  9. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita dei prodotti da fumo da applicarsi da parte di tutti i produttori e importatori che immettono tali prodotti nel mercato italiano. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.
  10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sono determinati; il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo.
  11. Il Consorzio può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare tale accordo stabilisce:
   a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti da prodotti da filmo da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
   b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalità di raccolta dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo in relazione alle esigenze delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento.
  L'accordo di programma di cui al presente comma è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

  12. Entro il 31 dicembre 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
  13. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
  14. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.