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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.011. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/09/2014  [ apri ]
14.011.
approvato

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n.70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».