stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.0101. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
14.0101.
approvato

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).

  1. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  « 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denunzia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  2. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il comma 19 è inserito il seguente comma:
  « 19-bis. E autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri, a tali utenze domestiche è applicata una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

I Relatori