Sostituirlo con il seguente:
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:
«Art. 232-bis.
(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).
1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. A decorrere dal 1o luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro.»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».