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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.37. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
12.37.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis). All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:
  1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio ed il compostaggio di prossimità anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di prossimità. Tale riduzione non può essere inferiore al 10 per cento della tariffa, che è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi, le responsabilità, le forme di vigilanza e controllo e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di prossimità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici, i metodi di trattamento e le forme di utilizzo. Le attività di compostaggio di prossimità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 e 216 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.