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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie).

  1. all'articolo 208, comma 11, lettera g), sono aggiunti i seguenti periodi:
  «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000.
  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni rideterminano l'importo delle garanzie finanziarie per le imprese di cui al periodo precedente».