stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.0100. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
12.0100.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Pulizia dei fondali marini).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Reparto Ambientale Marino, può individuare alcuni porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive e culturali, tramite appositi accordi di programma nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il Comune territorialmente competente.
  Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti.

I Relatori