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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.1.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  4. Gli enti locali dal 1o gennaio 2014, in attuazione dell'articolo 1 commi 1126 lettera d) e 1127 lettera m) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto 11 aprile 2008 n. 135 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di «Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», Green Public Procurement (Gpp), e al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento atmosferico urbano riservano una quota, pari ad almeno il 30 per cento del totale del costo del carburante consumato annualmente, all'utilizzo, per gli autobus pubblici di categoria inferiore a Euro 4, di combustibili che permettano l'abbattimento nell'atmosfera delle polveri sottili (i così detti PM10), della CO2, degli ossidi di azoto e degli idrocarburi incombusti, anche attraverso l'impiego di additivi specifici nei combustibili.
  5. Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche, le tipologie di innovazione tecnologica che consentano gli abbattimenti di cui al capoverso precedente.