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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.34. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.34.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi i limiti all'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito dei parchi naturali da esse istituiti, anche in deroga a quanto previsto dal comma 6, nel rispetto degli standard di tutela eventualmente stabiliti nelle norme di attuazione statutaria.