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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di ogni altro servizio affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati le strutture e il personale del Corpo da trasferire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo, Il decreto determina, altresì, i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato e ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Corpo Forestale dello Stato, nel territorio di propria competenza.
  2-ter. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nei SIC e nelle ZPS individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta»;
   d) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2-bis. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Corpo Forestale dello Stato, nel territorio di propria competenza.
  2-ter. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree naturali protette sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nei SIC e nella ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi digestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».