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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.21.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».