Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:
a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;
d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».