Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».