Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 3 inserire i seguenti:
3-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis.1. Non possono essere nominati Direttori del Parco coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;
e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
f) sono parlamentari europei o nazionali, consiglieri o assessori regionale, nonché sindaci o assessori comunali, i Presidenti e gli assessori delle Province;
g) stiano svolgendo incarichi commissariali a qualunque titolo;
h) svolgano, o abbiano svolto nell'ultimo triennio, il ruolo di dirigenti o membri del Consiglio di amministrazione di società partecipate dello Stato, Regioni o enti Locali;
i) ricoprano, o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio – a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature a Presidente dell'Ente parco – il ruolo di amministratori o direttori generali di società, ovvero abbiano condotto, con compiti di direzione, attività imprenditoriali nel campo della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali di miniera e di cava, dell'estrazione di inerti, nonché in quelli dell'utilizzazione e dello sfruttamento, per usi commerciali, delle risorse idriche e forestali.
11-ter. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, nel corso del mandato del Direttore, comporta l'immediata decadenza dello stesso con surroga del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che procede alla nomina con le modalità previste nel comma 11.
11-quater. Con proprio decreto, il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare abroga l'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito con decreto ministeriale 10 agosto 1999. I Direttori del Parco, che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza del contratto stipulato con il Presidente del parco.».