Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. Tale disposizione trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.