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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.0100. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
5.0100.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 26, dopo il comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) ed i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II del presente decreto, può essere prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti. Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma la autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità».
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I Relatori