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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.0110. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
31.0110.
approvato

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Fondo Italiano Investimenti «Green Communities»).

  1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, è autorizzato alla costituzione del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.» ai sensi dell’ articolo 35, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riservato ad Investitori Qualificati.
  2. La sottoscrizione delle Quote è riservata alle seguenti categorie di investitori qualificati:
   (i) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Decreto Legislativo del 10 settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
   (ii) fondazioni bancarie, nonché fondazioni aventi per oggetto di attività la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree montane e rurali;
   (iii) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente, con particolare riguardo ai soggetti con esperienze nel campo della tutela, dello sviluppo e della valorizzazione delle aree montane e rurali.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 ha come scopo la valorizzazione del patrimonio del Fondo, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate c/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.
  4. In particolare, il Fondo, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label(brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali. Più in dettaglio, il Fondo potrà fornire a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.

  5. Il Fondo fornisce a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché dei Comuni, delle loro Unioni dei Comuni, delle Province di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 56 del 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» nonché delle società da essi partecipate e/o controllate tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese o di investimenti in patrimoni pubblici e/o collettivi al fine di valorizzazione delle risorse naturali montane in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche tramite acquisizioni. Attenzione è altresì riservata alle operazioni di replacement, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di management buy in/buy out, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate e/o partecipate dagli enti locali.
  6. Il Fondo di cui al comma 1, altresì, può svolgere attività di Società di Gestione del Risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
  7. L'ammontare complessivo del fondo è pari a 1.000.000.000 di euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sui quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui alla lettera iii) del medesimo comma 2.
  8. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree montane e nello stesso tempo tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Tali interventi devono essere elaborati in base a una documentata la validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica.
  9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, sono privilegiati e incentivati i progetti che, tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione, si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, qui elencati a titolo indicativo non esaustivo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.

I Relatori