Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dei comma 1,1 Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale, ovvero 50 litri al giorno per persona e assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.