stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
26.4.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.
  2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
   a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
   b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

  4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 90 milioni di euro annui. Detto capitolo è alimentato dalle risorse di cui al successivo comma 7.
  7. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  « 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.».