Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico delle Province autonome delle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali provvedono alle finalità di questo titolo, per i rispettivi territori, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.