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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
22.5.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di coniugare la prevenzione dei rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e le conseguenti azioni necessarie al conseguimento di buone condizioni di officiosità idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.
  7-ter. La programmazione degli interventi di estrazione e movimentazione dei sedimenti, e di ripristino morfologico degli alvei tiene conto prioritariamente degli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti di cui al comma 7-bis.