Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'autorità di bacino nazionale del fiume Adige.