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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.101. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
22.101.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).

  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
   «z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino; l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
   z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.

  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  «Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale). – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
  1-bis. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte terza. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.
  2. Sono organi dell'Autorità di bacino; la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa, la Segreteria tecnica operativa e il Collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo n. 119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135. e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Dipartimento della Protezione civile, o i sottosegretari dagli stessi delegati, e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. La Conferenza Istituzionale Permanente delibera a maggioranza dei presenti ed è legittimamente costituita con la presenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5. La Conferenza Istituzionale Permanente:
   a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
   b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini e/o sub-distretti;
   c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;
   d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
   e) adotta gli stralci del Piano di bacino;
   f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata, che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
   g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:
   a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
   b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;
   c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
   d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;
   e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
   f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità;
  8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).
  9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
   a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione ex articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
  10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933. n. 215. nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

  3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989. n. 183; in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionale e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo n. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 10 dicembre 2010 n. 219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto.
  4. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  «Art. 64. – (Distretti idrografici). – 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici;
   a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici;
    1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici;
    1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici;
    1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici;
    1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Liri-Garigliaino, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Seie, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Saccione, Fortore e Bifemo, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».
  5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
  6. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste al precedente articolo 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo.
  7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  8. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  9. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione terrà conto delle risultanze del Piano di gestione dei sedimenti relativamente alla estrazione e movimentazione dei sedimenti ed in linea con quanto già previsto dall'articolo 4-comma 10-bis del decreto-legge n. 576 del 1996 convertito con modifiche in legge 677 del 1996. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.

I Relatori