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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.14.0101.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
0.14.0101.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  « 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono raccolti, possono essere realizzati con denunzia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».