Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono soppresse, riduzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico” sono soppresse.