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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/09/2014  [ apri ]
31.05.
approvato

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Gestione rifiuti sanitari – Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).

  Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzata di smaltimento. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».