Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis All'articolo 184. Comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla lett. e) sono aggiunte in fine le seguenti parole «ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lett. f)».