Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).
1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal «Programma Nazionale di Prevenzione» e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la riduzione delle tariffe di trattamento-smaltimento dei rifiuti non inviati a riciclaggio e/o la tariffa del servizio di igiene urbana.