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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.16. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/09/2014  [ apri ]
14.16.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole «Ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «se costituito ovvero in ogni Comune»;
    2) al comma 3 dopo le parole «a carico» sono soppresse le parole «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» e sono aggiunte le parole «dei Comuni»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa stataleRiduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento30 per cento
10 per cento40 per cento
15 per cento50 per cento
20 per cento60 per cento
25 per cento70 per cento

  3-bis.1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.
  3-quater. La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale rifiuti definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
  3-quinquies. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
  3-sexies. L'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla Regione che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 del dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applica al Comune che ha ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che ha conseguito nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti.
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

  2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.