stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.0103. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/09/2014  [ apri ]
14.0103.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente: Art. 219-bis. (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici; dalla medesima data in detti esercizi è vietato l'utilizzo di imballaggi non in vetro per la vendita di acque minerali e birra. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico disciplina l'applicazione, le procedure e le modalità di attuazione del sistema del «vuoto a rendere» ad altre tipologie di imballaggi e di beni in essi contenuti, e ad altre categorie di esercizi commerciali, con la progressiva estensione a tutti i consumatori.
  2. In caso di violazione del divieto di cui al comma I all'impresa è applicata una maggiorazione non inferiore al 25 per cento sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

I Relatori