Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dopo la parola: «programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
b) al comma 7 le parole: «Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite con le seguenti: «Il programma previsto dal comma 6 comprende» e sono soppresse le parole da: «che» fino a: «all'articolo 225»;
c) al comma 8, la parola: «gestione» è sostituita da: «attività e sono soppresse le parole: “il programma specifico”».
2. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.».
b) al comma 6 la parola: «gestione» è sostituita dalla seguente: «attività» e sono soppresse le parole: «il programma specifico.».
3. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito con il seguente: «1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»
b) il comma 3 è sostituito con il seguente: «Il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.»;
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.