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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.100. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/09/2014  [ apri ]
11.100.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente capoverso:
  Art. 206-secties. – (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, costruzione o ristrutturazione degli edifici scolastici). 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara dovranno essere previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.
  2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini della realizzazione degli interventi di risanamento acustico ai sensi del DM 29 novembre2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma l lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post-consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione nazionale adottato con decreto dello stesso Ministero dell'11 aprile 2008, definisce:
   a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo Il comma 2 lettera a) e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
   b) i descrittori acustici, e i relativi valori di riferimento, da tenere in considerazione nei bandi di gara;
   c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

  4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma UNI 11367, a cui si rimanda per ogni pertinente definizione e indicazione, e riportati nell'allegato 2.
  Nei bandi di gara dovranno essere previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.

Allegato 2
(articolo 206-sexies, comma 4)

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I Relatori