Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS).
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e, in misura minore, la certificazione ai sensi della norma Uni En Iso 14001.