Dopo il comma 2), aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio, Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.