Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 26).
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti 100,00 euro a 1.000,00 euro»;
b) al comma 4, le parole: «da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti 100,00 euro a 1.000,00 euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.