Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di km e rocce da scavo).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98/13, sono inseriti i seguenti commi:
7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzioni, manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:
a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;
b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materia di origine antropica che verranno gestiti separatamente.
7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.