Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di dieci anni. In sede di prima applicazione vengono computati anche gli anni compiuti quale componente della Commissione Tecnica di verifica VIA e VAS e/o della Commissione AIA. Almeno un terzo del componenti è scelto fra dipendenti dell'ISPRA e delle Agenzie Ambientali o delle Pubbliche Amministrazioni esperti nelle materie di competenza della Commissione».