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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Utilizzo dei materiali di dragaggio).

  1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:
   a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella I dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo o ai requisiti tecnici di cui alla lettera b) secondo periodo;
   b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; ovvero, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di materie prime per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

  2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio di cui al comma 1 devono essere sottoposti a test di cessione. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi I e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.