Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-«bis.
All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei siti localizzati in Parchi Naturali o in zone protette da normative ambientali di interesse nazionale, regionale, provinciale, locale, in prossimità di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), è vietato proporre e sviluppare attività minerarie, con particolare riferimento alla ricerca, perforazione, coltivazione e stoccaggio e di iniettare fluidi a pressione nel sottosuolo in serbatoi depleti localizzati in prossimità di sorgenti sismogeniche naturali attive».