Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 32.
All'articolo 1 dopo il comma 6-sexies del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. aggiungere il seguente:
«6-septies. L'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (ISPRA) tiene un elenco di professionisti, di comprovate esperienza nel settore specifico e onorabilità, cui affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per i reati di cui all'articolo 4. Quando il pubblico ministero o il giudice ritengano di doversi avvalere della consulenza tecnica, affidano il relativo incarico fino a un massimo di due persone inserite nell'elenco e indicate dall'ISPRA. Quest'ultimo definisce i limiti di spesa per le prestazioni professionali connesse agli incarichi ovvero ne assevera la congruità».