Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la sentenza del quinquennio medesimo»;
b) sono aggiunte le parole: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione paesaggistica è valida per tutti la durata dei lavori autorizzati».